Autorizzazioni sanitarie – Circolare del MiSE
| 2 Maggio 2017 |
Autorizzazioni sanitarie, potrebbero essere a rischio l’80% delle società che esercitano l’odontoiatria
La circolare del MiSE, in risposta all’OMCeO di Bologna ed all’ANCOD, ha indicato chiaramente non solo che sul tema della registrazione delle società come “attività odontoiatrica” il Ministero non ha competenza ma che il “presupposto amministrativo per lo svolgimento dell’attività in questione è il possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 8-ter del DLGS 502/1992”.
MISE che precisa: quindi “sembra da ritenersi che ove questa sia presente (profilo amministrativo); ove l’attività denunciata sia non meramente replicativa di una tipica attività ordinistica, ma attinente ad una tipologia di prestazione caratterizzata da “maggiore complessità” (altro profilo amministrativo); ed ove l’oggetto sociale della società sia formulato in modo da renderlo non meramente sovrapponibile ad attività ordinistiche, ma anzi, idoneo a individuare la prestazione di servizi caratterizzati da maggiore complessità rispetto a quelli tipicamente ordinistici (profilo civilistico); non sussistano motivi per rifiutare l’iscrizione nel registro delle imprese o la denuncia di avvio dell’attività presentata al REA da società commerciali che soddisfino tali condizioni”.
Come l’avv. Silvia Stefanelli faceva notare ad Odontoiatria33, “la circolare del MiSE lascia aperta la decisione esatta della complessità organizzativa che è di competenza del Ministero della Salute e dei soggetti che rilasciano l’autorizzazione sanitaria”.
In realtà il Ministero della Salute e la Conferenza Stato Regioni, indicando le norme in materia di autorizzazione sanitaria all’esercizio delle attività sanitarie in ambito odontoiatrico, sembrerebbe aver indicato quali sono i requisiti per definire le “Strutture sanitarie ad elevata complessità organizzativa deputate all’erogazione di prestazioni odontostomatologiche“.
Secondo quanto approvato nel giugno 2016, sono definite tali quelle strutture sanitarie aventi almeno uno dei sotto indicati requisiti:
• un numero di riuniti odontoiatrici superiore a cinque unità;
• un numero di professionisti odontoiatri, operanti stabilmente nella struttura con rapporto di lavorativo continuativo, superiore a tre unità.
L’accordo approvato nel giugno 2016 per diventare operativo deve essere ratificato dalle singole Regioni ed ad oggi sembrerebbe che nessuna Regione l’abbiamo ancora fatto.
Il testo non sembra prevedere la salvaguardia dei diritti acquisiti, ANDI nel presentare il ricorso al Tarcontro il documento, tra le criticità, ha evidenziato anche questo aspetto, che costringerebbe tutti gli studi già autorizzati (anche quelli del singolo dentista) a rispettare le nuove regole.
Se questo fosse vero, le nuove regole per l’autorizzazione sanitaria comporterebbero problemi alle società e quindi anche alle Catene. Secondo i dati presentati dal presidente della Key-Stone Roberto Rosso in Expodental 2016, solo il 20% delle attuali 600 circa società riferibili a delle Catene avrebbe almeno 5 riuniti mentre diventa difficile capire quante siano quelle con un numero di professionisti operanti stabilmente nella struttura con rapporto di lavoro continuativo. Da capire invece cosa si intende per “operanti stabilmente”.
Ed ancora peggiore potrebbe essere la percentuale delle società autorizzabili con le nuove regole se si considerano tutte le oltre 2 mila Srl che ad oggi esercitano con autorizzazione sanitaria come studio odontoiatrico.
Norberto Maccagno