Nuovo triennio formativo ECM 2017-2019: novità, obbligo formativo, regole
Per il triennio 2017-2019 si possono individuare le novità più rilevanti nei seguenti punti: dossier formativo, nuovo modo di conteggiare le riduzioni dell’obbligo formativo in base alla formazione fatta nel triennio precedente, maggior flessibilitànella scelta della tipologia di formazione da conseguire e nuovi criteri per l’assegnazione dei crediti ECM agli eventi.
Altra novità è la definizione dell’interlocutore del sistema ECM: il professionista sanitario.
Scompare quindi la dicotomia tra i liberi professionisti e coloro che lavorano in regime di dipendenza con il SSN. Nella determinazione di professionista sanitario, libera professione e dipendenza sono soggette alle stesse regole del sistema ECM.
Da segnalare infine un’ultima novità importante, introdotta in questo triennio, che è la possibilità di raggiungere i crediti stabiliti senza il vincolo della temporalità annuale: si potranno ottenere i crediti ECM senza doverli suddividere anno per anno. L’importante è adeguare l’aggiornamento alle regole, ma le regole temporali di acquisizione sono diventate più elastiche.
Proroga completamento dell’obbligo formativo 2014 -2016
La CNFC (Commissione Nazionale Formazione Continua) ha stabilito che tutti i professionisti sanitari possono acquisire i crediti formativi relativi al triennio 2014 – 2016 fino al 31/12/2017, nella misura massima del 50% del loro obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni o eventuali altre riduzioni.
I crediti acquisiti come recupero del debito formativo, non saranno comunque computati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio 2017-2019.
Il significato di questa proroga nasce dalla constatazione che, per alcuni professionisti, è mancata l’offerta formativa, pertanto la Commissione ECM ha permesso di derogare al termine prefissato del 31/12/2016. Ovviamente, grazie alle numerose opportunità formative nel panorama odontoiatrico, i Soci Andi hanno il problema opposto, ovvero scegliere tra una vasta gamma di offerte. Da qui scaturisce una inevitabile constatazione: libera professione si accompagna a libera concorrenza, quindi l’aggiornamento può fare la differenza.
Nuovo triennio formativo ECM 2017 -2019
L’obbligo formativoper il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi, fatti salvi esoneri, esenzioni ed eventuali riduzioni.
I professionisti sanitari che nel triennio 2014-2016 hanno compilato e soddisfatto il proprio Dossier Formativo individuale hanno diritto ad una riduzione di 15 crediti nel presente triennio formativo.
Il tema del Dossier è delicato: pur essendo stato proposto come uno strumento utile al rilancio del sistema ECM, non ha avuto successo e non è stato recepito come un elemento migliorativo. Il problema in questo caso potrebbe essere attribuito alla mancata diffusione e conoscenza delle valenze del Dossier Formativo, prima di tutto da parte degli enti che lo hanno “creato”.
Per i professionisti sanitari che hanno acquisito crediti nel triennio 2014-2016 sono previste ulteriori riduzioni secondo la tabella seguente:
Crediti acquisiti nel triennio 2014 – 2016 | Riduzione per il nuovo triennio | Crediti da acquisire nel triennio 2017- 2019 |
80 – 120 | 15 | 135 |
121 – 150 | 30 | 120 |
I crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed esoneri non vengono conteggiati per il soddisfacimento dell’obbligo formativo e non vengono ricompresi all’interno del Dossier Formativo.
Vincoli sull’acquisizione dei crediti
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha stabilito dei vincoli sulle tipologie di formazione ECM attraverso cui acquisire i crediti ECM.
Ciascun professionista deve fare almeno il 40% della formazione tramite eventi accreditati da Provider, ma ha la possibilità di soddisfare il proprio obbligo formativo anche attraverso altre tipologie di formazione ECM. Il professionista può infatti acquisire crediti tramite autoformazione, come “partecipante reclutato” e in qualità di docente/relatore/tutor.
I crediti acquisibili tramite autoformazione non possono eccedere il 10% del fabbisogno formativo triennale.
L’autoformazione, in questo caso, è spesso sottovalutata e trascurata: può invece diventare un utile supporto, sia come valore scientifico sia come controvalore in crediti.
(*) si intende per autoformazione individuale l’apprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie senza test di valutazione dell’apprendimento.
Il professionista non può acquisire come partecipante reclutato dalle aziende sponsor, oltre il limite di 1/3 del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.
Questo aspetto limitante ha un suo perché: soprattutto in area clinica farmacologica il rischio di orientare il proprio aggiornamento verso precise direzioni commerciali ha almeno un vincolo numerico ed un confine preciso. In ambito odontoiatrico questo rischio è meno forte ma in questi casi le regole servono a tracciare confini che hanno anche una rilevanza deontologica.
Fermo restando i criteri di assegnazione dei crediti, ciascun docente/relatore/tutor non può acquisire più di 50 crediti per un singolo evento.
Anche in questo caso la scelta di dare un limite massimo alla acquisizione di crediti per coloro che svolgono attività di docenza ha il significato di evitare comportamenti eventualmente troppo “generosi”.
Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM triennio 2017-2019
La CNFC ha stabilito che per la formazione residenziale classica (eventi RES) è obbligatoria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata dell’evento, a differenza di quanto fissato precedentemente ovvero la presenza documentata del 100% della durata dell’evento.
Questa constatazione sul valore della presenza ad eventi residenziali indica una maggiore elasticità, tenendo conto, infatti, che possono essere accettabili alcuni momenti di assenza agli eventi.
Viene inoltre stabilito il limite massimo di crediti che può rilasciare un evento, ovvero 50 crediti ECM.
Giustamente, se da un lato si lascia ad ogni professionista la possibilità di acquisire crediti all’interno del triennio senza vincoli di tempo specifici, è corretto dare un limite al numero di crediti ottenibili da un singolo evento.
Il Dossier Formativo nel triennio 2017-2019
Il Dossier Formativo è uno strumento di programmazione, rendicontazione e verifica del Professionista sanitario che può così autodeterminare il proprio percorso formativo tenendo conto dei bisogni formativi individuali e dell’organizzazione di riferimento (Dossier di gruppo).
La compilazione del dossier formativo permette inoltre una riduzione dei crediti ECM attraverso il rilascio di un bonus, che viene erogato per il nuovo triennio 2017-2019, al realizzarsi delle seguenti condizioni:
- Costruzione del dossier
- Congruità con il dossier e la disciplina esercitata
- Coerenza relativamente alle aree – pari almeno al 70% – tra dossier programmato ed effettivamente realizzato
Il bonus è quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017-2019ed ulteriori 20 nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier.
Se il dossier viene costruito il secondo anno del triennio, il professionista ha diritto ad un bonus di 15 crediti per il triennio successivo.
Se il dossier viene fatto l’ultimo anno del triennio si avrà diritto ad un bonus di 10 crediti formativi per il successivo triennio.
I crediti ECM acquisiti fuori dal Dossier formativo individuale, concorrono comunque al soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale.
Si ricorda che per la visualizzazione dei propri corsi e crediti ECM è necessaria la registrazione sul sito Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) – www.cogeaps.it.
In tema di Dossier è importante sottolineare che (in parte grazie all’azione svolta dal Dott. Stefano Almini, nostro rappresentante delle libere professioni e dell’area odontoiatrica, nominato dalla CAO all’interno della Commissione Nazionale ECM) il Dossier Formativo NON è obbligatorio per il triennio in corso, come non lo era nel precedente. Questa possibilità di sperimentare nella pratica la fattibilità del Dossier, permetterà di procedere ad eventuali progettualità senza avere l’assillo dell’obbligo.
La vera opportunità potrà infatti essere costituita dal Dossier Formativo di Gruppo.
I numeri della formazione del Provider ANDI Servizi del 2016
Corsi residenziali ECM
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