Le sette cose da fare e sapere per utilizzare in studio un apparecchio radiografico
La notizia della pensate sanzione al dentista genovese per avere tenuto in studio due radiografici non dichiarati e revisionati, hanno fatto tornare d’attualità le norme che regolamentano la materia.
“Come oramai noto vi sono norme valide per tutto il territorio nazionale in merito alla installazione,detenzione e verifiche periodiche di apparecchi radiografici mentre ogni regione può normare autonomamente per quanto riguarda la formazione in tema di radioprotezione, cosa che comporta una possibile difformità di obblighi da Regione a Regione”, spiega ad Odontoiatria33 il Segretario sindacale ANDI Alberto Libero (nella foto).
In linea generale chi acquista per la prima volta un apparecchio radiografico deve nominare un Esperto qualificato (EQ) che si occuperà della sorveglianza, del controllo e delle questioni burocratiche legate all’apparecchiatura. La nomina deve essere comunicata all’ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, allegando la dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dell’esperto. Spetta invece all’esperto comunicare all’Asl di competenza la detenzione da parte dello studio odontoiatrico dell’apparecchio radiologico indicandone le caratteristiche e le finalità.
L’esperto dovrà verificare periodicamente l’impianto e compilare gli appositi registri. Se l’odontoiatra effettua modifiche all’impianto dovrà comunicarlo, e concordarle, con l’esperto.
Vi è poi anche una tassa regionale di concessione da pagare, aspetto legato alla normativa regionale e quindi può variare da Regione a Regione.
“Tra gli aspetti da considerare a livello regionale -continua Libero- quanto disposto dal D.Lgs 187/2000 che prevede la necessità di frequentare un corso di radioprotezione definito dalla Regione”. Ad essere esentati i giovani laureati in quanto la materia è stata da qualche anno inserita nel piano di studi.
“Se per gli esami radiologici tradizionali vengono richiesti solo corsi di radioprotezione, qualora la Regione li abbia normati, per l’uso di apparecchiature cone-beam occorre invece anche una formazione specifica come da Comunicazione 124/10 del Ministero della salute” ricorda Alberto Libero
Questa le sette cose da fare se si possiede un radiografico in studio:
1) Nomina l’Esperto Qualificato (EQ) addetto sorveglianza fisica e del controllo di qualità. Deve possedere il titolo di esperto in fisica medica. La nomina deve essere comunicata all’ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte dell’esperto.
2) Quando acquisti un nuovo apparecchio radiografico devi notificare all’EQ il tipo di apparecchiatura acquista con 30 giorni di anticipo della messa in funzione .
3) L’EQ prepara i registri necessari e li sottopone alla firma dell’ odontoiatra che è responsabile della apparecchiatura radiogena.
4) L’odontoiatra comunica alla ASL competente la detenzione dell’apparecchio radiologico indicandone tutte le caratteristiche e le finalità della detenzione volte all’attività diagnostica complementare all’esercizio clinico dell’odontoiatria.
5) L’apparecchio andrà poi sottoposto a verifica periodica con cadenza almeno biennale, che andrà annotata nell’apposito registro.
6) Dal possesso di una apparecchiatura radiogena discende il pagamento di due tasse: il premio assicurativo INAIL e la tassa regionale di concessione (non presente in tutte le Regioni).
7) L’esercente deve registrare singolarmente, anche in forma sintetica e/o su supporto informatico, le indagini effettuate.
Davis Cussotto