Redazione del preventivo da parte del medico odontoiatra
Il punto di vista dell’odontologo forense in caso di variazioni in corso d’opera
E’ ormai nota a tutta la categoria dei colleghi odontoiatri l’avvenuta approvazione del cosiddetto Ddl Concorrenza (LEGGE 4 agosto 2017, n. 124, legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140) (GU n.189 del 14-8-2017) e l’obbligo di preventivo scritto indicato all’Articolo 1, comma 150 che recita:
“All’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso e’ previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale”.
Richiamando quindi il testo indicato della legge n.27 del 24.03.2012,lo stesso, con le modifiche imposte dal nuovo testo di legge, diventa:
“Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto, obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresi’ indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi …”
Le “correzioni” apportate non sono solo, a nostro parere, di carattere stilistico; indubbiamente le precisazioni “in forma digitale” non fanno che prendere atto della circostanza che la modalità digitale è ormai d’impiego se non addirittura superiore, almeno di pari uso di quella analogica o tradizionale. La vera novità è l’inserimento del termine “obbligatoriamente”. Non basta e non basterà informare il paziente anche solo verbalmente, dovrà restare traccia scritta (o digitale) dell’informazione preliminare, dei costi presunti ed in modo analitico “fino alla conclusione dell’incarico” (e quindi attenzione agli aggiornamenti in corsa!), così indicando i dati della polizza in RC professionale.
Siamo favorevolmente colpiti dal citato articolo, così come è stato scritto e modificato. Non possiamo che evidenziare come i contenuti dell’articolo, pubblicato nel 2017, siano perfettamente in linea con quanto abbiamo proposto, sostenuto, scritto e consigliato già da molti anni; tanto che molti colleghi, già dal 2012 (Decreto Balduzzi) non solo compilano un preventivo/programma dettagliato nell’indicare tempi e costi degli interventi, ma indicano altresì nomi e qualifiche degli operatori, indicando lo specifico ruolo. La legge quindi non fa che recepire ovvero ribadire uno schema di lavoro (preventivo/programma) già, ai più tra i colleghi, aduso. Ebbene, preso atto quindi di quanto sopra giova ora evidenziare che la obbligatorietà del preventivo/programma analitico (attenzione alla indicazione della complessità ed a nostro parere della necessità di evidenziare anche le alternative terapeutiche), prevede, in caso di contenzioso, in caso di verifica della adeguatezza di detta documentazione ed in caso di sua assenza, o incompletezza, il conseguente rilievo di un comportamento omissivo che potrebbe certo influire sulla valutazione della condotta del professionista.
Invitiamo quindi i colleghi ad attivarsi creando un format che preveda tra l’altro l’informazione che, in caso di variazioni del contesto clinico significative, il caso verrà ridiscusso con il paziente e quindi “riconcordato”. Riteniamo infatti del tutto improbabile e di conseguenza impossibile che, all’atto della valutazione inziale di un caso complesso, di conseguenza alla stesura di un piano di cure in ipotesi, si possa garantire in modo analitico ed assoluto lo svolgimento di certune specifiche attività di cura (che siano avulsioni, trattamenti canalari o impianti, etc.). Riteniamo quindi consigliabile che il piano di cura, se complesso e con condizione cliniche “in sviluppo”, preveda una prima parte, ben descritta e particolareggiata, preveda una rivalutazione a distanza, altresì eventualmente prevedendo alcune ipotesi terapeutiche principali, su queste fornendo indicazione di tempi e costi.
Sarà opportuno che il paziente prenda visione di questo documento/preventivo/programma iniziale e ne sottoscriva l’accettazione, venendosi a quel punto a creare quella condizione di accordo contrattuale che permetterà di meglio e nel tempo gestire il rapporto professionale anche in relazione alla questione durata della prestazione e costo globale.
Utile ricordare che la legge apparentemente discute dell’obbligo di preventivo per i professionisti e non per le società o i collaboratori odontoiatri. E’ auspicabile un chiarimento interpretativo, giacché, diversamente, si creerebbe una disparità di obblighi. Per quanto infine riguarda i collaboratori da sempre consigliamo una contrattualizzazione del rapporto tra collaboratore di studio e studio odontoiatrico, contrattualizzazione all’interno della quale la questione preventivo va naturalmente considerata e decisamente prevista.
A cura di: Marco Scarpelli, odontologo forense